Definitivamente approvati dal Senato il “Codice Rosso” e l’art. 612-ter c.p.

Il 3 aprile scorso la Camera aveva approvato il D.d.l. n. S. 1200 recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere“. Il provvedimento, noto a livello mediatico come “Codice Rosso”, è stato definitivamente approvato senza modifiche dal Senato il 17 luglio.

Tra le novità principali del “Codice Rosso” vi è l’introduzione nel codice penale, precisamente all’art. 612-ter, del delitto di “diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”. Si tratta della criminalizzazione in via specifica del fenomeno conosciuto con il controverso neologismo “Revenge porn”.

Il testo approvato da entrambe le Camere è il seguente:

«Art. 612-ter. – (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti) –

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.

La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d’ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio».

Di seguito, il pdf dell’intero provvedimento.